La Cassazione conferma che il registro INI-PEC è pubblico elenco valido ai fini delle notificazioni

La Cassazione conferma che il registro INI-PEC è pubblico elenco valido ai fini delle notificazioni
27 Gennaio 2020: La Cassazione conferma che il registro INI-PEC è pubblico elenco valido ai fini delle notificazioni 27 Gennaio 2020

Recentemente la Corte di Cassazione ha negato la validità delle notifiche telematiche effettuate ad indirizzi estratti dal registro INIPEC, suscitando non poche perplessità tra gli operatori del diritto anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 3 bis della l.n. 53/1994, è possibile procedere alla notifica in proprio tramite posta certificata “qualora l’indirizzo del destinatario risulti dai pubblici registri”, ossia: Registro Imprese, registro PP.AA., ReGinde e INIPEC.
La questione ha comportato non poche difficoltà, tanto che il Presidente del CNF ha trasmesso una nota al Primo Presidente della Corte di Cassazione, sottolineando “l’erroneità della decisione per contrasto con la vigente normativa ed i potenziali pericolosi effetti che tale assunto avrebbe cagionato se tale orientamento fosse stato accolto da altri giudici, anche di merito”.  
Da sempre, infatti, la Corte aveva sostenuto che “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del domicilio digitale … è valida la notificazione eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco, atteso che il difensore è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC che in REGINDE” (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 2360/2018).
All’inizio del 2019, tuttavia, si è assistito ad un primo cambio di rotta. 
Infatti, con sentenza n. 3709/2019, la Corte ha affermato che “il domicilio digitale ….. è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della giustizia e solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa. Sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito in REGINDE è nulla, restando irrilevante che l’indirizzo risulti dal Registro INIPEC”. 
Tale principio è stato successivamente ribadito dalle ordinanze n. 24110 e 24160 del 27.09.2019, le quali hanno riconfermato il principio dell’invalidità della notifica effettuata all’indirizzo estratto da INIPEC, in quanto “in tema di notificazione a mezzo PEC, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti in cui recapiti sono inseriti nel REGINDE, unicamente quello risultante da tale registro, pena la nullità della notifica”. 
La Corte di Cassazione, quindi, aveva ancora una volta deciso per l’inattendibilità del registro INIPEC ai fini della validità della notifica, salvo poi tornare sui propri passi. 
Infatti, con la recente ordinanza n. 29749 del 15.11.2019, la Corte di Cassazione ha rettificato il principio in base al quale il registro INIPEC non sarebbe attendibile, e ciò “al fine di evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso”. 
In conclusione, anche per la Cassazione è ora possibile estrapolare dal registro INIPEC l’indirizzo del destinatario della notifica da effettuare telematicamente ai sensi e per gli effetti della legge n. 53/1994. 

Altre notizie